Condizioni generali di vendita

A) Condizioni generali di fornitura e servizi

1. Ambito di applicazione

1.1. Le nostre Condizioni di fornitura si applicano esclusivamente a tutti i contratti stipulati per la fornitura di beni e servizi, di seguito denominati "Forniture", tra noi, Wanzl GmbH & Co.KGaA e il soggetto contraente, di seguito denominato "Cliente". Costituiscono parte integrante di ogni nostra offerta e conferma d'ordine. Dopo la stipula del primo contratto in conformità con le nostre Condizioni di fornitura, tali Condizioni varranno anche per tutti i contratti successivi stipulati tra noi e il Cliente, senza che sia necessario rinnovarne la sottoscrizione.

1.2. Qualora per determinati ambiti di applicazione utilizziamo le "Condizioni speciali di vendita", queste si aggiungono alle presenti Condizioni generali di vendita.

1.3 Le Condizioni generali di vendita del Cliente si applicano solo previo nostro esplicito consenso scritto o documentato per iscritto.

1.4 Una disposizione delle nostre Condizioni di fornitura non si applica se e nella misura in cui abbiamo concordato con il Cliente una specifica clausola contrattuale differente.

 

2. Stipula del contratto - Corrispondenza

2.1. Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti fino alla stipula del contratto, a meno che non siano state da noi espressamente definite vincolanti o siano altrimenti chiaramente indicate come tali.

2.2. Qualora la stipula del contratto non avvenga tramite la firma di un documento contrattuale, essa si intenderà conclusa unicamente con l'invio della nostra conferma d'ordine dopo il ricevimento dell'ordine del Cliente.

2.3. Tutti gli accordi e le intese, in particolare gli accordi e le intese verbali, integrativi e modificativi, nonché le promesse da parte nostra, sono vincolanti solo se contenuti nel documento contrattuale o se da noi confermati per iscritto o documentati per iscritto.

2.4. Non siamo tenuti a verificare il potere di rappresentanza delle persone che agiscono per conto del Cliente. Tali persone saranno pertanto considerate autorizzate a rappresentare la società, a meno che non sia evidente l'assenza del potere di rappresentanza. 

2.5. Qualora la stipula del contratto avvenga su una piattaforma elettronica, si applicano le norme previste dalla piattaforma.

2.6. Le nostre offerte e conferme d'ordine, nonché i contratti che ne derivano, si basano sulle informazioni di cui disponiamo al momento dell'offerta, della conferma e della stipula del contratto. Qualora dopo la stipula del contratto emerga che le nostre informazioni erano incomplete o errate nonostante l'osservanza della dovuta diligenza richiesta nel commercio, e qualora le basi del contratto cambino di conseguenza in modo significativo, siamo autorizzati a richiedere al Cliente un adeguamento del contratto che tenga conto delle nuove informazioni. Una modifica si considera sostanziale qualora, dal punto di vista di un osservatore obiettivo, il contratto non sia stato ragionevolmente stipulato alle condizioni concordate. Qualora non si raggiunga un accordo sull'adeguamento, un arbitro nominato dalla Camera di Commercio e Industria di Monaco e dell'Alta Baviera risolverà i punti controversi su richiesta di una delle parti.

2.7. Il precedente punto 2.6. trova applicazione anche nel caso in cui, su richiesta del Cliente, iniziamo a effettuare la fornitura, nonostante, per mancanza di informazioni da parte nostra, non abbiamo avuto ancora la possibilità di preparare un'offerta finale e il Cliente ne è al corrente. Lo stesso vale in caso di modifiche successive alla fornitura richieste dal Cliente, in particolare per quanto riguarda l'entità della fornitura o degli oggetti della fornitura, a condizione che abbiamo fatto presente la necessità di un adeguamento del contratto prima dell'esecuzione della fornitura e che il soggetto contraente non si è opposto all'esecuzione, nonostante non sia ancora stato raggiunto un accordo sull'adeguamento.

 

3. Collaborazione del Cliente alla stipula del contratto

 

3.1. Il Cliente è tenuto a fornirci tutte le informazioni e i dati necessari per consentirci di predisporre le nostre offerte e le conferme d'ordine in modo completo, corretto e definitivo. Il Cliente garantisce l'accuratezza e la completezza delle sue informazioni e dei suoi dati. Ciò vale in particolare per i dati di natura tecnica, come pesi e dimensioni, nonché per tutte le immagini e grafiche.

3.2. Qualora si sia concordato che dobbiamo reperire autonomamente determinate informazioni e dati, il Cliente è tenuto a metterci in condizione di farlo.

3.3. Se le informazioni e i dati ricevuti sono errati o incompleti, abbiamo il diritto di adeguare il contratto in conformità al punto 2.6. delle nostre condizioni. Lo stesso vale nel caso in cui, nonostante la relativa richiesta, non abbiamo ricevuto informazioni e dati sufficienti.

3.4. Siamo tenuti a verificare la plausibilità delle informazioni e dei dati ricevuti solo per quanto riguarda la loro correttezza e completezza. Non siamo autorizzati ad adeguare il contratto se, durante l'esecuzione della verifica della plausibilità, dovessimo rilevare l'inesattezza o l'incompletezza delle informazioni e dei dati. Non sussiste alcun ulteriore obbligo di verifica.

3.5. Il Cliente è tenuto a verificare immediatamente la correttezza delle nostre conferme d'ordine, al più tardi entro 5 giorni lavorativi (escluso il sabato) e a opporsi per iscritto o con documentazione scritta, se e nella misura in cui la conferma d'ordine non rispecchia correttamente gli accordi stipulati. In caso contrario, il contratto con il contenuto della conferma d'ordine si considera stipulato, a meno che non abbiamo disatteso gli accordi presi nella conferma d'ordine e non abbiamo agito in modo fraudolento.

 

4. Accordo sul corrispettivo

 

4.1. Il corrispettivo concordato copre esclusivamente le prestazioni e l'entità della fornitura elencate nel documento contrattuale o nella conferma d'ordine. Il Cliente deve pagare separatamente servizi/forniture supplementari e speciali. Qualora non si raggiunga un accordo sul corrispettivo separato, il Cliente è tenuto a corrisponderci il prezzo di listino valido al momento della fornitura/prestazione del servizio e, in mancanza di un prezzo di listino, il corrispettivo standard del settore o in alternativa il corrispettivo per prestazioni analoghe di un settore analogo.

4.2. Le spese accessorie, quali imballaggio, trasporto, assicurazione, sdoganamento o montaggio, sono incluse nel corrispettivo concordato solo se espressamente menzionate nel documento contrattuale o nella conferma d'ordine. In caso contrario devono essere pagate separatamente.

4.3. Il corrispettivo si intende al netto di tutte le imposte e tasse previste per legge per la consegna e da noi dovute. Ulteriori imposte e tasse di legge a carico del Cliente stesso non influiscono sull'accordo sul corrispettivo.

4.4. I prezzi delle nostre offerte sono in euro. Se per il corrispettivo viene concordata una valuta diversa, il corrispettivo sarà rettificato nella stessa proporzione della variazione del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea tra il momento del pagamento (data di ricezione del pagamento da parte nostra) e la data di conclusione del contratto, a nostro svantaggio. Non si terrà conto di variazioni insignificanti del tasso di cambio.

4.5. Siamo autorizzati ad adeguare il corrispettivo se dimostriamo che i costi energetici, logistici e/o esterni sono aumentati al momento in cui vengono sostenuti rispetto al momento della stipula del contratto e che, di conseguenza, il corrispettivo per l'intero prodotto subisce una variazione significativa. L'adeguamento viene effettuato nella misura della variazione. Ciò vale in particolare nel caso in cui tra la stipula del contratto e l'insorgere dei costi intercorra un periodo di tempo molto lungo. Il diritto all'adeguamento non sussiste se e nella misura in cui l'aumento dei costi è imputabile a noi, ad esempio in conseguenza di una pianificazione dei nostri servizi non conforme al nostro obbligo di diligenza.

4.6. Se la data di consegna prevista subisce un ritardo per motivi a noi imputabili e se si verificano i presupposti per un adeguamento del corrispettivo, non abbiamo il diritto di effettuare tale adeguamento.

 

5. Luogo, tipo e ambito di fornitura, trasferimento del rischio

 

5.1. Tutte le forniture vengono effettuate franco fabbrica (EXW secondo Incoterms® 2020). Il rischio di perdita o di danneggiamento (deterioramento) indebito della merce non imputabile a noi passa al Cliente non appena la merce viene consegnata al corriere. Ciò vale anche nel caso in cui effettuiamo autonomamente il trasporto della merce o ne predisponiamo la spedizione.

5.2. La scelta del tipo di spedizione, dell'imballaggio e del corriere è esclusivamente a nostra discrezione. Assicuriamo la merce contro i rischi da trasporto solo su espressa richiesta e a spese del Cliente.

5.3. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali, a meno che il Cliente non dimostri di non poter utilizzare la consegna parziale per lo scopo previsto dal contratto o che la consegna parziale non sia accettabile per altri motivi.

 

6. Tempi di consegna

 

6.1. Le scadenze e le date di consegna indicate sono sempre solo approssimative. Sono vincolanti solo se espressamente indicate come tali o altrimenti chiaramente indicate come vincolanti.

6.2. Qualora venga concordata la spedizione della merce, l'indicazione dei tempi e delle date di consegna si riferisce al momento della consegna al corriere.

6.3. Una data di consegna fissa si applica solo se viene espressamente indicata come tale e se la consegna in una data diversa, in particolare successiva, è effettivamente impossibile per il Cliente.

6.4. Manteniamo una produzione basata sulla domanda (just-in-time) e non siamo quindi obbligati a generare scorte per rispettare le date e le scadenze concordate.

6.5. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per ritardi nella consegna, così come per l'impossibilità di fornire i nostri servizi, qualora questi siano dovuti a cause di forza maggiore o ad altri motivi fuori dal nostro controllo. Tali motivi sono, ad esempio, difficoltà imprevedibili nell'approvvigionamento di materie prime o di energia, mancate o improprie consegne da parte di fornitori considerati affidabili, provvedimenti dello Stato e delle autorità competenti di cui non siamo responsabili, difficoltà imprevedibili nei trasporti e/o nella disponibilità di capacità di stoccaggio o di trasporto, carenza di manodopera per malattia o sciopero, o qualsiasi altro tipo di problematica di cui non siamo responsabili.

6.6. In caso di ritardi nella consegna ai sensi del punto 6.5., le date e le scadenze concordate si prolungano per la durata dell'impedimento più un periodo di tempo ragionevole per effettuare la prestazione dopo la cessazione del motivo ostativo. In caso di tali ritardi nella consegna, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto se dimostra che la successiva consegna non è più di suo interesse o inaccettabile per altri motivi. Possiamo recedere dal contratto nel caso in cui non possiamo più ragionevolmente aspettarci di continuare a rispettarlo, in ogni caso alle condizioni contrattuali esistenti. Non sussistono ulteriori pretese da entrambe le parti.

6.7. In caso di ritardi nella consegna, il Cliente può far valere i propri diritti solo se ha fissato una proroga ragionevole, a meno che non dimostri che tale proroga non è accettabile per lui. Inoltre il Cliente può far valere i propri diritti solo per la parte di fornitura non ancora consegnata.  

 

7. Effettuazione della fornitura

 

7.1. Effettueremo le forniture nel rispetto degli accordi contrattuali assunti e delle norme di legge applicabili.

7.2.1. Il Cliente si impegna ad assisterci e a collaborare con noi al meglio delle sue possibilità nell'effettuazione delle forniture nel rispetto degli accordi presi e dei requisiti derivanti dal tipo di merce da consegnare. In particolare, il Cliente dovrà fornirci tutte le informazioni necessarie per una corretta fornitura nonché la documentazione necessaria. A tal fine, il Cliente dovrà indicare una persona di contatto adeguatamente informata e garantirne la reperibilità.

7.2.2. Qualora dovessimo montare la merce, ci verrà garantito un accesso illimitato al luogo di montaggio alla data prevista e ci verranno messi a disposizione elettricità, acqua, illuminazione, mezzi per lo smaltimento sostenibile dei rifiuti, i locali di servizio e sanitari necessari nonché una connessione a Internet. Il luogo di montaggio deve essere libero da oggetti estranei, pulito e, se necessario, riscaldato. L'accesso adeguatamente pavimentato per i camion e quello al luogo di montaggio devono essere a piano terra. Se necessario, il luogo di montaggio deve essere chiuso a chiave e protetto da furti e atti vandalici.

7.2.3. I lavori di costruzione e gli altri lavori preliminari a carico del Cliente, come la realizzazione di fondamenta, tubature, allacciamenti e simili, devono essere stati ultimati. Il Cliente è tenuto a procurarsi, a proprie spese, eventuali autorizzazioni necessarie, in particolare quelle relative alla costruzione, alla sicurezza o al controllo delle emissioni. Inoltre, il Cliente è tenuto a procurarsi i permessi necessari per il lavoro di domenica e nei giorni festivi, nonché i permessi necessari per consentire il transito speciale sulle strade.

7.3. Se il Cliente non collabora o non lo fa in misura sufficiente, è tenuto a rimborsarci tutte le spese aggiuntive che ne derivano. Le spese sostenute devono essere rimborsate dietro presentazione di giustificativi, sempre che non siano sproporzionate. Il tempo impiegato deve essere rimborsato in base ai nostri prezzi in vigore e, in mancanza di questi, in base ai prezzi standard del settore.

7.4. Ci riserviamo ogni ulteriore diritto.

 

8. Ricevimento e ispezione della merce

 

8.1. Il Cliente è tenuto a ispezionare la merce consegnata per verificare la presenza di danni visibili dovuti al trasporto immediatamente dopo il ricevimento. Se l'imballaggio presenta danni, il Cliente è tenuto ad aprirlo e a controllare che il contenuto non sia danneggiato in modo visibile. Eventuali danni devono essere annotati sui documenti di trasporto. Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente a noi e al corriere i danni accertati e ad adottare tutte le misure necessarie per poter reclamare i danni al corriere. La merce danneggiata deve essere documentata e conservata fino al momento della liquidazione del danno. Qualora il Cliente non ottemperi ai suddetti obblighi di collaborazione, dovrà farsi carico di tutti gli inconvenienti che ne derivano ai fini della liquidazione del danno.

8.2. Il Cliente è tenuto ad accettare la merce consegnata e a ispezionarla immediatamente dopo averla ricevuta e, nel caso si evidenzi un difetto, a comunicarcelo immediatamente per iscritto o con documentazione scritta. Se il difetto non è riscontrabile nonostante l'ispezione, il termine per la notifica è di 2 giorni lavorativi (escluso il sabato) successivi alla scoperta del difetto. Per garantire la tempestività della notifica, è necessario che questa venga ricevuta da noi. La notifica deve descrivere il difetto nel modo più preciso possibile, in modo da consentirci di farci un'idea del difetto stesso. Su nostra richiesta, il Cliente dovrà fornirci fotografie del difetto.

8.3. I termini di cui al punto 8.2. saranno prorogati se e nella misura in cui il Cliente dimostri che, in base al caso specifico e nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, era necessario prolungare l'obbligo di ispezione e di notifica dei difetti.

8.4. Qualora il Cliente non comunichi tempestivamente il difetto, questo si considera accettato e si esclude qualsiasi ulteriore relativa pretesa del Cliente. Ciò non si applica se il difetto è stato nascosto in modo fraudolento.

8.5. Qualora accetti espressamente la merce, il Cliente è tenuto a farlo, a condizione che non vi siano difetti che precludano l'accettazione. La merce è da ritenersi accettata se il Cliente inizia a utilizzarla dopo la consegna ed eventualmente il montaggio della stessa, o se, dopo nostra richiesta, non ne dichiara l'accettazione entro 10 giorni lavorativi (escluso il sabato) senza aver segnalato eventuali difetti.

8.6. Se la consegna della merce viene ritardata per motivi imputabili al Cliente o che rientrano nella sua sfera di rischio, siamo autorizzati a stoccare o far stoccare la merce a spese del Cliente.

 

9. Responsabilità per difetti dei materiali e resi

 

9.1. Siamo tenuti a consegnare la merce priva di difetti dei materiali, vale a dire con la qualità concordata e, se non concordata, con la qualità che il Cliente si aspetterebbe normalmente da una merce dello stesso tipo e con le caratteristiche di adeguatezza o idoneità al normale utilizzo previste dal contratto.

9.2. La natura della merce e la sua idoneità prevista per contratto risultano dal documento contrattuale o dalla conferma d'ordine. I dati ivi contenuti sono vincolanti solo se espressamente indicati come vincolanti o se il loro carattere vincolante risulta evidente dallo scopo del contratto. In caso contrario, i nostri dati, come i dati tecnici (dimensioni, pesi e simili), la descrizione della merce e la sua immagine o disegno, sono solo indicativi.

9.3. Le difformità tipiche del settore, l'utilizzo di tolleranze riconosciute nonché tutte le modifiche apportate alla merce dopo la stipula del contratto (ad es. modifiche di natura tecnica o l'utilizzo di altri componenti) non costituiscono un difetto, a condizione che ciò non comporti un deterioramento della qualità e non influisca sull'idoneità della merce come stabilito nel contratto. Difetti insignificanti che pregiudicano solo in modo irrilevante gli interessi del Cliente non giustificano alcun reclamo per difetti. Inoltre, non forniamo alcuna garanzia per i materiali di consumo, come ad esempio le lampadine, a meno che non siano stati prodotti da noi.

9.4. Un difetto materiale deve essere presente al momento del ritiro o della spedizione della merce, come nel caso dei difetti di fabbricazione o dei materiali. Non costituiscono difetti materiali i deterioramenti della merce causati successivamente, quali danni da trasporto, normale usura, uso improprio, alterazione della merce da parte di terzi o altro. Le quantità mancanti e le consegne errate sono considerate difetti materiali.

9.5. In caso di difetti materiali che si verifichino entro il periodo di garanzia e che siano stati notificati in tempo utile ai sensi del punto 8 delle nostre Condizioni, provvederemo a eliminare il difetto dalla merce consegnata o a consegnare merce in buono stato al posto di quella difettosa. La scelta tra l'eliminazione dei difetti e la fornitura sostitutiva spetta esclusivamente a noi, nella misura in cui la scelta effettuata non sia inaccettabile per il caso specifico del Cliente.

9.6. In caso di reclamo per difetti, possiamo richiedere al Cliente di inviarci la merce contestata a sue spese ai fini della verifica. Al posto dell'invio possiamo richiedere al Cliente di scattare e inviarci foto o video della merce difettosa. In caso di reclamo giustificato per difetti, rimborseremo al Cliente i costi della spedizione ritenuta più economica. Per il resto, in caso di reclamo legittimo per difetto, ci faremo carico anche dei costi relativi all'eliminazione del difetto o alla fornitura sostitutiva della merce, ad eccezione, tuttavia, dei costi sostenuti per il fatto che la merce non si trova nel luogo di destinazione indicato nel contratto. In caso di reclamo ingiustificato, il Cliente è tenuto a rimborsarci tutte le spese relative all'ispezione e alla verifica della merce.

9.7. Il Cliente può recedere dal contratto qualora l'eliminazione dei difetti o la fornitura sostitutiva fallisca ripetutamente, sia impossibile o inaccettabile, o qualora noi ci rifiutiamo ingiustificatamente di effettuarla o la ritardiamo in modo irragionevole nonostante la fissazione di un termine adeguato. Il diritto di recesso si limita alla parte difettosa della fornitura, a meno che non si dimostri che la parte non difettosa della fornitura non sia di interesse per il Cliente. Invece di recedere parzialmente dal contratto, il Cliente può ragionevolmente ridurre il prezzo di acquisto dovuto per la parte difettosa della fornitura.

9.8. Qualora il difetto sia imputabile a noi, il Cliente può richiedere il risarcimento dei danni secondo quanto stabilito al punto 10.

9.9. Il Cliente non potrà avanzare ulteriori richieste di risarcimento per difetti oltre a quelli sopra descritti.

9.10. Il periodo di garanzia (limitazione dei reclami per difetti) è di 12 mesi. Nel caso di forniture di merci, decorre dalla consegna delle merci e, nel caso di altri servizi, dal completamento dell'esecuzione del servizio; se è prevista l'accettazione, decorre dall'accettazione.

9.11. Previo accordo, il Cliente ha il diritto di restituire la merce anche se non saremmo obbligati a ritirarla, ad esempio per mancanza di difetti materiali (resi). Tuttavia, sono a carico del Cliente i costi di gestione e spedizione di tali resi, che devono essere imballati in modo adeguato. Il trasferimento del rischio avviene solo al momento del ricevimento dei resi da parte nostra. Emetteremo note di credito per i resi solo in base alle condizioni della merce.

 

10. Richieste di risarcimento danni e altre responsabilità

 

10.1. Il Cliente ha diritto al risarcimento dei danni, indipendentemente dai motivi legali, in conformità alle seguenti disposizioni.

10.2. In caso di semplice negligenza, noi, compresi i nostri organi, dipendenti e ausiliari, siamo responsabili solo per violazione degli obblighi fondamentali. Per obblighi fondamentali si intende solo quelli essenziali per il contratto, vale a dire l'obbligo di fornitura corretta, in particolare puntuale e priva di difetti, incluso l'eventuale montaggio, nonché altri obblighi, in particolare obblighi di consulenza e formazione, che hanno lo scopo di consentire al Cliente di utilizzare la merce in conformità al contratto. La responsabilità è tuttavia limitata ai danni che avremmo potuto prevedere al momento della stipula del contratto come possibile conseguenza di una violazione del contratto o che avremmo potuto prevedere esercitando la dovuta diligenza. Inoltre, i danni indiretti e i danni conseguenti sono risarcibili solo nella misura in cui tali danni sono generalmente prevedibili nell'utilizzo dell'oggetto della fornitura per lo scopo previsto.

10.3. Tutte le limitazioni di responsabilità, compresa la limitazione dei termini di prescrizione e garanzia previsti dalla legge, non si applicano se la nostra responsabilità è obbligatoria per legge, ad esempio in caso di dolo o colpa grave, in caso di assunzione di una garanzia, in caso di caratteristiche garantite, a causa di morte, lesioni personali e danni alla salute, nonché di infortuni a persone e danni materiali che rientrano nell'ambito della responsabilità per danno derivante da prodotti difettosi.

10.4. Qualora forniamo informazioni o svolgiamo attività di consulenza a titolo gratuito e tale attività non rientra nell'ambito delle prestazioni concordate contrattualmente, saremo responsabili solo in caso di dolo e colpa grave.

 

11. Pagamento e riserva di proprietà

 

11.1. Le nostre fatture devono essere pagate per intero entro 14 giorni di calendario dalla ricezione. Determinante per la data del pagamento è la ricezione del pagamento da parte nostra. Non è ammesso il pagamento con assegno.

11.2. Qualora il Cliente sia in ritardo con il pagamento, dovrà corrispondere l'importo dovuto al tasso d'interesse legale a partire dal verificarsi del ritardo; fermo restando il diritto di richiedere interessi più elevati e ulteriori danni in caso di ritardo.

11.3. La compensazione con le contropretese del Cliente e la trattenuta dei pagamenti relativi a tali pretese sono consentite solo nella misura in cui tali contropretese non siano da noi contestate o siano legalmente accertate.

11.4. La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutte le fatture relative al rapporto commerciale con il Cliente. Qualora il valore della merce soggetta a riserva di proprietà superi di oltre il 30% gli importi delle fatture insolute, su richiesta del Cliente siamo tenuti a svincolare la merce nella misura in cui il valore della garanzia superi il valore dei crediti.

            

12. Proprietà e diritti di proprietà

 

12.1. Tutti i documenti e gli altri oggetti, come piani, disegni, illustrazioni, brochure, cataloghi, modelli, rimangono di nostra proprietà e devono essere restituiti alla prima richiesta, nella misura in cui tali documenti e oggetti non debbano rimanere di proprietà permanente del cliente in conformità allo scopo del contratto o alla natura dell'oggetto.

12.2. Ci riserviamo espressamente i diritti di proprietà intellettuale su tutti i beni immateriali legali. Il Cliente ha il diritto esclusivo di utilizzare tali beni ai fini contrattuali. Senza il nostro esplicito consenso, non possono essere utilizzati in altro modo né resi accessibili a terzi.

12.3. In relazione alla fornitura non trasferiamo alcun diritto di proprietà industriale, salvo espressamente concordato per iscritto o documentato per iscritto.

12.4. La merce deve essere consegnata senza diritti di proprietà industriale o di copyright di terzi. Ciascuno dei soggetti contraenti informerà tempestivamente l'altro per iscritto o con documentazione scritta nel caso in cui vengano avanzate rivendicazioni nei suoi confronti per la violazione di tali diritti. Spetta esclusivamente a noi il diritto di difenderci dalle pretese avanzate nel rapporto interno. Il soggetto contraente deve pertanto provvedere alla difesa da eventuali pretese sollevate nei suoi confronti in accordo con noi. Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale causate dal Cliente. Qualora la violazione dei diritti di proprietà intellettuale sia stata causata congiuntamente, le parti rispondono nel rapporto interno in base alla loro parte di responsabilità.

12.5. Qualora il Cliente ci metta a disposizione risorse per la predisposizione dell'offerta o la fornitura del servizio, come ad esempio campioni, progetti, parti di prodotti e simili, è tenuto a garantire che non vengano violati i diritti di proprietà di terzi. Qualora terzi intentino un'azione legale contro di noi per eventuali violazioni dei diritti di proprietà, il Cliente è tenuto a manlevarci completamente e a liberarci da tali azioni alla prima richiesta.

 

 

13. Riservatezza, protezione dei dati e conformità

 

13.1. Il Cliente si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni riservate che riceve in relazione al rapporto commerciale con noi, a proteggerle dall'accesso non autorizzato di terzi e a utilizzarle esclusivamente per scopi contrattuali.

13.2. Siamo autorizzati a trattare tutti i dati del Cliente necessari ai fini dell'esecuzione del contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Le informazioni sulla protezione dei dati per i Clienti e partner commerciali possono essere consultate sul sito alla pagina https://www.wanzl.com/it_IT/Tutela-dei-dati.

13.3. La nostra azienda attribuisce grande importanza alla conformità. Per questo abbiamo riassunto in un unico Codice di condotta gli standard e i valori validi a livello globale per tutti i nostri dipendenti. Il Cliente può scaricare il presente Codice di condotta all'indirizzo https://www.wanzl.com/it_IT/wanzl-inside/compliance. Il Cliente si impegna a rispettare il presente Codice di condotta e ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa comportare una violazione del nostro Codice di condotta.

 

 

14. Disposizioni finali

 

14.1. Ci riserviamo il diritto di adeguare in qualsiasi momento le nostre Condizioni di fornitura alle esigenze attuali. Le condizioni adattate si applicano anche ai contratti già in essere, a condizione che abbiamo informato il Cliente dell'adeguamento delle nostre condizioni e che il Cliente non le abbia contestate per iscritto o documentate per iscritto; tuttavia, anche in assenza di obiezioni, ciò non si applicherà se le condizioni sono regole insolite e inaccettabili che il Cliente non si aspetterebbe da un osservatore obiettivo.

14.2 I crediti nei nostri confronti possono essere ceduti solo previo consenso scritto o documentato per iscritto.

14.3 Per la forma scritta si applicano i §§ 126 e 126a del Codice Civile tedesco (BGB); per la forma documentata per iscritto si applica il § 126b del Codice Civile tedesco (BGB).

14.4. Se il Cliente è un commerciante, il foro competente è esclusivamente quello di Leipheim. Tuttavia ci riserviamo anche il diritto di citare in giudizio il Cliente presso la sua sede.

14.5. Tutti i contratti tra noi e il Cliente sono regolati esclusivamente dal diritto tedesco, fatta eccezione per le disposizioni che prevedono l'applicazione di un diritto straniero. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite.

14.6 Qualora una disposizione delle nostre Condizioni di fornitura sia o diventi inefficace, le restanti rimangono valide. La disposizione non valida è sostituita da una valida che si avvicina il più possibile alla finalità normativa della disposizione non valida. Una misura inammissibile deve essere sostituita da una ammissibile che si avvicini il più possibile alla prima.

B) Condizioni generali di acquisto

Download:
Condizioni generali di aquisto di Wanzl GmbH & Co. KGaA 

§ 1
Ambito di applicazione

 

(1) Le nostre Condizioni di fornitura si applicano esclusivamente a tutti i contratti stipulati per la fornitura di beni e servizi tra noi, Wanzl GmbH & Co.KGaA e il soggetto contraente, di seguito denominato SC. Nella versione aggiornata, esse fanno parte di tutte le nostre offerte e dichiarazioni di accettazione. Dopo la stipula del primo contratto in conformità con le nostre Condizioni di acquisto, tali Condizioni varranno anche per tutti i contratti successivi stipulati tra noi e l'SC, senza che sia necessario rinnovarne la sottoscrizione.

(2) In aggiunta alle Condizioni di acquisto, le nostre "Condizioni speciali di contratto" si applicano a servizi particolari, come lavori di costruzione, fornitura e realizzazione di impianti tecnici e servizi nel settore informatico.

(3) Le Condizioni generali di vendita dell'SC si applicano solo previo nostro esplicito consenso scritto o documentato per iscritto.

(4) Una disposizione delle nostre Condizioni di acquisto non si applica se e nella misura in cui abbiamo concordato con l'SC una specifica clausola contrattuale differente.

 

 

§ 2
Stipula di contratti - Corrispondenza

 

(1) Gli ordini vengono perfezionati sotto forma di un'offerta all'SC per la stipula di un contratto o di una dichiarazione di accettazione con la quale accettiamo un'offerta dell'SC.

(2) L'SC predispone le sue offerte a noi destinate gratuitamente. È vincolato alle sue offerte per almeno sei mesi dalla ricezione delle offerte da parte nostra. Se l'SC fissa un termine per l'accettazione, tale termine deve essere di almeno un mese, a meno che non sussistano circostanze particolari (ad es. oscillazioni significative dei prezzi delle materie prime su base giornaliera) che giustifichino un termine più ravvicinato.

(3) Le nostre offerte non hanno carattere vincolante fino al momento dell'accettazione e possono essere ritirate in qualsiasi momento. L'accettazione è valida solo entro il termine da noi stabilito o, in mancanza, entro cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dal ricevimento dell'offerta da parte dell'SC. Le dichiarazioni di accettazione ricevute in ritardo perdono la loro validità qualora noi ne contestiamo il ritardo entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento in forma scritta o documentata per iscritto.

(4) Se accettiamo un'offerta dell'SC con il nostro ordine, l'SC deve confermare immediatamente l'ordine, il suo oggetto e la sua ricezione, al più tardi entro tre giorni lavorativi, con consenso scritto o documentato per iscritto. Qualora il contenuto della conferma differisca dal nostro ordine a nostro svantaggio, la conferma sarà considerata come una nuova offerta da parte dell'SC.

(5) L'SC verificherà la plausibilità dei nostri ordini con la dovuta diligenza richiesta e ci informerà di eventuali anomalie, in particolare di differenze insolite rispetto agli ordini precedenti. In caso contrario, un ordine errato sarà considerato nullo se e nella misura in cui l'SC avrebbe potuto riconoscere e comunicare l'errore nel rispetto dei suoi obblighi. Resta salvo il nostro diritto di dichiarare l'annullamento in caso di errore.

(6) I contratti conclusi verbalmente sono validi solo previa nostra conferma in forma scritta o documentata per iscritto o se abbiamo concordato una corrispondente conferma dell'SC in forma scritta o documentata per iscritto.

(7) La corrispondenza relativamente a un determinato ordine specifico sarà effettuata dall'SC con indicazione del nostro numero d'ordine al fine di evitare ritardi. In caso di mancato rispetto delle presenti condizioni da parte dell'SC, non siamo responsabili di eventuali ritardi nell'elaborazione delle fatture e nel pagamento. Qualora manchino i dati di un singolo ordine e il pagamento venga di conseguenza ritardato, i termini di pagamento concordati saranno prorogati per il periodo di ritardo.


§ 3
Corrispettivo

 

(1) Il corrispettivo concordato con l'SC è un prezzo fisso che comprende tutte le misure e le spese accessorie necessarie per la corretta e completa effettuazione di forniture e servizi concordati, come le spese di trasporto, di imballaggio, di assicurazione, di montaggio e per l'impiego di attrezzature di lavoro e di altri ausili e simili.

(2) Nel caso in cui sia stato concordato un corrispettivo per le spese, saremo tenuti a corrisponderlo solo per le spese dimostrate, effettivamente sostenute e anche oggettivamente necessarie relative a tempo e materiali.

(3) Si applicano la clausola DAP (Delivered at Place) RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE E INDICANTE IL LUOGO DI DESTINAZIONE CONVENUTO degli Incoterms® 2020 per la consegna della merce e, nel caso in cui si debba procedere allo sdoganamento, la clausola DDP (Delivered Duty Paid) RESO SDOGANATO E INDICANTE IL LUOGO DI CONSEGNA CONVENUTO degli Incoterms®2020.

(4) Nella misura in cui dobbiamo sostenere i costi per l'imballaggio senza che l'importo del corrispettivo sia stato concordato al riguardo, l'SC addebiterà il costo relativo all'imballaggio al prezzo di costo.

(5) Se l'SC è responsabile del trasporto della merce e se i relativi costi sono a nostro carico, senza che l'importo del corrispettivo sia stato concordato al riguardo, l'SC sceglierà il mezzo di trasporto più adatto, tenendo conto della necessaria idoneità e affidabilità dell'impresa di trasporto.

(6) Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi (4) e (5) si applicano, per analogia, anche ad altre spese accessorie equivalenti.
 

§ 4
Fatturazione - Condizioni di pagamento

 

(1) Oltre alla data di consegna, nelle fatture dell'SC devono essere indicati i numeri d'ordine e i numeri dei pezzi indicati nel nostro ordine o nella nostra conferma d'ordine e le descrizioni delle merci da noi comunicate. Inoltre le fatture devono essere conformi ai requisiti di legge ed essere verificabili. Se le fatture non sono conformi ai requisiti di cui sopra, non saremo responsabili di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a tempi di elaborazione più lunghi, ad esempio in caso di restituzione delle fatture per la correzione. Le scadenze di pagamento concordate saranno prorogate del periodo di ritardo.

(2) Ogni fattura deve indicare separatamente l'IVA dovuta per legge.

(3) Qualora l'SC non fornisca tempestivamente un documento di esenzione valido prima del pagamento, tratteremo l'eventuale ritenuta alla fonte e la verseremo all'autorità fiscale competente in conformità agli obblighi di legge a nostro carico. L'SC è tenuto a rimborsare la ritenuta d'acconto non trattenuta per errore ai fini del pagamento da parte nostra.

(4) Le fatture devono essere pagate da noi, fatte salve eventuali obiezioni o contestazioni, entro 14 giorni con uno sconto del 3% o entro 60 giorni effettivi dal ricevimento della fattura corretta.

(5) Abbiamo diritto di compensazione e di ritenzione nella misura massima consentita dalla legge.

(6) I pagamenti effettuati non costituiscono un riconoscimento e sono sempre soggetti al diritto di recesso. Ciò non si applica nel caso in cui al momento del pagamento siamo già a conoscenza del diritto di recesso e il soggetto contraente, sulla base delle circostanze del singolo caso, può presumere che con il pagamento rinunciamo a tale diritto. Anche il pagamento senza condizioni non sarà considerato una rinuncia a qualsiasi richiesta da parte nostra nei confronti dell'SC che non sia stata ancora o che non sia stata correttamente soddisfatta al momento del pagamento o ai diritti che ci spettano al momento del pagamento, come la compensazione, la ritenuta, la denuncia di difetti o la presentazione di eventuali contestazioni e obiezioni.

  

§ 5
Obblighi generali per le forniture e i servizi

 

(1) L'SC deve effettuare le forniture e prestare i servizi secondo quanto previsto dal contratto.

(2) Nell'effettuare le forniture e nella prestazione dei servizi, l'SC è tenuto a rispettare tutte le leggi, le ordinanze, le direttive ufficiali nonché i regolamenti delle associazioni di categoria. Inoltre, deve soddisfare tutti regolamenti e le norme tecniche pertinenti, come DIN, IEC o ISO, nonché i requisiti tecnici più elevati che corrispondono agli standard più aggiornati. Ciò vale in particolare anche per le disposizioni in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro, come la legge sul lavoro distaccato e sul salario minimo, le norme sull'embargo e sul controllo commerciale, le norme fiscali e doganali e tutte le norme per la tutela della salute e dell'ambiente, come il regolamento REACH, nonché la protezione dei dati e le leggi sulla due diligence, come la legge sulla catena di fornitura. In particolare, l'SC deve ottenere le autorizzazioni, i permessi o le registrazioni necessarie (incluse quelle che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("REACH")) e fornire le notifiche, le comunicazioni e le segnalazioni necessarie. Se necessario, l'SC nomina per proprio conto un rappresentante idoneo, ad es. nell'ambito di applicazione del REACH, un rappresentante unico ai sensi dell'art. 8 del REACH. L'SC dovrà adempiere a tutti gli obblighi di informazione previsti dalla legge nei nostri confronti, in particolare per quanto riguarda le sostanze pericolose e i materiali pericolosi contenuti nelle forniture, gli obblighi di ritiro o di riciclo esistenti, nonché nell'ambito di applicazione dell'art. 8 comma 3 del regolamento REACH. Inoltre, su nostra richiesta, l'SC deve informarci su tutte le misure adottate per soddisfare i requisiti di legge presentando documenti idonei (ad es. dichiarazioni di conformità, rapporti di prova).

(3) Le consegne devono essere effettuate con un imballaggio adeguato che protegga dai danni da trasporto. Siamo autorizzati, anche dopo la conclusione del contratto, a fornire all'SC ragionevoli e appropriate specifiche relative alle sue forniture, al fine di garantire la corretta effettuazione delle stesse, ad esempio per quanto concerne la scelta della modalità di trasporto e di consegna, l'utilizzo di determinati imballaggi e la messa in sicurezza del carico.

(4) In caso di trasporto di merci pericolose l'SC deve garantire il rispetto di tutte le norme pertinenti e l'adempimento degli obblighi che ne derivano, in particolare in relazione all'idoneità dei mezzi di trasporto, dell'imballaggio, dell'etichettatura, delle informazioni e della documentazione.

(5) Con la sua fornitura o il suo servizio, l'SC ci concede tutti i diritti di utilizzo, compresi i diritti di proprietà industriale esistenti, necessari per consentirci di utilizzare senza limitazioni l'oggetto della fornitura/servizio per gli scopi contrattuali e abituali.

(6) L'SC non è autorizzato a far eseguire le forniture/i servizi da lui dovuti da un subappaltatore senza il nostro previo consenso scritto o documentato per iscritto. Il subappaltatore deve essere selezionato con cura. Il subappaltatore non è il fornitore che effettua forniture/prestazioni che l'SC di norma non fornisce personalmente.

(7) Qualora l'SC debba consegnare documenti in virtù di disposizioni di legge, disposizioni delle autorità, disposizioni tecniche o uso commerciale insieme alla fornitura/al servizio, ciò rientra tra gli obblighi fondamentali di prestazione dell'SC. I documenti devono essere consegnati in tedesco o in inglese.

(8) L'SC ha l'obbligo di garantire la fornitura di pezzi di ricambio e di materiali sostitutivi non disponibili sul mercato generale degli appalti per un periodo minimo di 10 anni dalla consegna.

(9) Gli obblighi di consegna e di prestazione dell'SC saranno sospesi per un periodo di forza maggiore se e nella misura in cui l'SC dimostri che si è verificato un evento imprevedibile e al di fuori del controllo dell'SC, a causa del quale l'SC non è in grado di effettuare la fornitura/il servizio nonostante l'osservanza della massima diligenza che ci si può ragionevolmente aspettare in tali circostanze. Per forza maggiore si intendono in particolare guerre, sommosse, catastrofi naturali, pandemie, epidemie, quarantene, scioperi e serrate, incendi e inondazioni, nonché eventi straordinari analoghi e le conseguenze che ne derivano, come ad esempio provvedimenti governativi, che rendono impossibile l'esecuzione della fornitura/la prestazione del servizio nei termini sopra descritti. Ci riserviamo il diritto di rescindere il contratto o di recedere dal contratto senza indennizzo, a condizione che non abbiamo più alcun interesse per una successiva fornitura/esecuzione di servizi per motivi ragionevoli.  

 

§ 6
Tempi di consegna/servizi e quantità di trasporto

 

(1) I tempi e le date di consegna/servizi concordati con l'SC sono vincolanti.

(2) La puntualità delle consegne dipende dalla ricezione della merce nel luogo di destinazione ("arrivo") e dalla loro completa esecuzione con installazione o montaggio.

(3) In caso di eventuali ritardi nella consegna/nella prestazione di servizi, l'SC deve informarci immediatamente in merito alla loro durata prevista non appena ne venga a conoscenza. In caso di mancata comunicazione, l'SC sarà responsabile, fermo restando i suoi obblighi di fornitura e servizio, di tutti i danni, anche di carattere eccezionale, che si sarebbero potuti evitare se avesse dato opportuna comunicazione.

(4) In caso di mora, ci spettano senza limitazioni tutti i diritti e i crediti previsti dalla legge. Inoltre, abbiamo il diritto di applicare una penale contrattualmente prevista a partire dall'1% del corrispettivo netto della fornitura/del servizio in questione per ogni giorno di calendario di ritardo, ma tale penale non dovrà eccedere il 10%; questa sarà compensata con eventuali danni eccedenti tale importo. L'SC ha il diritto di chiedere al tribunale competente la riduzione di una penale sproporzionatamente elevata.

(5) In circostanze particolari abbiamo il diritto, in caso di ritardo della notifica, di provvedere alla fornitura/al servizio in proprio o di farla eseguire da terzi a spese dell'SC. Le circostanze speciali riguardano il rifiuto della prestazione, la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole e l'urgenza, ossia quando è necessario un intervento rapido per evitare danni economici consistenti, come il blocco della produzione e l'insorgere di un obbligo di risarcimento per ritardo o di una sanzione contrattuale, o per evitare altri gravi problemi, in particolare l'interruzione prolungata delle relazioni con i nostri clienti. Il diritto a prestazione sostitutiva/eseguita in proprio non è applicabile nel caso in cui l'SC fornisca garanzia, subito dopo il ricevimento della notifica, di poter effettuare e di voler prestare il servizio/effettuare la fornitura in tempo prima del verificarsi di un (ulteriore) danno. Se la prestazione/fornitura non avviene come assicurato, abbiamo diritto di eseguirli noi stessi o di farli eseguire da terzi.

(6) Le forniture/i servizi parziali non sono consentiti senza un accordo specifico e possono essere da noi rifiutati. Lo stesso vale per le forniture/i servizi effettuati prima della data concordata, per i quali siamo autorizzati a trattenere la consegna a spese dell'SC fino alla data concordata.

 

§ 7 
Fornitura e prestazioni - Accettazione - Trasferimento del rischio

 

(1) L'SC deve rendere disponibile la merce pronta per le operazioni di scarico sulla rampa del luogo di destinazione. Se l'SC consegna colpevolmente in un luogo sbagliato, dovrà rimborsarci tutti i costi derivanti, in particolare per il collegamento al luogo di destinazione.

(2) Il rischio di deterioramento o perdita accidentale si trasferisce a noi al momento dell'accettazione della merce.

(3) Qualora, a causa di circostanze non imputabili a noi, in particolare in caso di forza maggiore, non siamo in grado di assicurare la nostra piena collaborazione, in particolare in riferimento ai nostri obblighi di accettazione, l'SC rimarrà tenuto all'effettuazione delle forniture o alla prestazione dei servizi fino al venir meno delle circostanze che ne sono di impedimento. Ciò non si applica qualora l'SC non possa più attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, e se ce lo comunica in forma scritta o documentata per iscritto, indicandone i motivi.

(4) L'SC è obbligato a indicare su tutte le bolle di accompagnamento il contenuto e la quantità o il peso della fornitura unitamente al nostro numero d'ordine e alla nostra descrizione dei prodotti e ai numeri dei pezzi indicati nel nostro ordine o nella conferma d'ordine. Lo stesso vale per i documenti di accompagnamento della merce, che devono essere consegnati insieme a tutti i container o unità d'imballaggio. Tutte le indicazioni devono essere in tedesco o in inglese. L'SC è responsabile di tutti i danni derivanti da informazioni non corrette. La firma di una bolla di accompagnamento o di una bolla di consegna non costituisce un riconoscimento né un'accettazione e non comporta alcuna rinuncia alla responsabilità per eventuali difetti. Eventuali diritti e riserve, compreso il pagamento di una penale contrattuale, rimangono invariati.

(5) La proprietà della merce passa a noi senza limitazioni al più tardi al momento dell'accettazione della merce. Se, in via eccezionale, la riserva di proprietà permane nonostante l'accettazione della merce, questa decade completamente al più tardi al momento del pagamento della fattura.

 

§ 8
Garanzia

(1) L'SC è obbligato a eseguire un'ispezione accurata della merce in uscita per garantire che ci venga consegnata priva di difetti. Qualora, nel caso di una fornitura di merci, emerga un difetto sostanziale entro dodici mesi dal ricevimento della stessa, si presume che le merci fossero già difettose al momento della consegna, a meno che tale presunzione non sia in contrasto con la natura delle merci o con il difetto.

(2) Siamo tenuti a controllare la merce solo per verificare la presenza di danni causati dal trasporto, di errori di consegna e di errori di quantità/peso e altri difetti riconoscibili immediatamente dopo il ricevimento della merce. Diversamente, un'ispezione da parte nostra per individuare difetti visibili esteriormente avrà luogo soltanto prima che la merce venga utilizzata nella normale fase di produzione.

(3) In caso di presenza di un difetto si applicano senza limitazioni le disposizioni previste dalla legge, in particolare quelle dei §§ 434 e 633 del Codice Civile tedesco (BGB).

(4) Se e nella misura in cui dovesse comparire un difetto, lo comunicheremo all' SC entro sette giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). Il reclamo può essere presentato in qualsiasi forma.

(5) In caso di difetti ci spettano, senza limitazioni, tutti i diritti e le pretese di legge in conformità alle seguenti disposizioni.

(5.1)  In caso di difetti materiali e legali, possiamo, se sono soddisfatti i requisiti di legge

(a) richiedere un adempimento successivo, a nostra discrezione, per l'eliminazione del difetto (riparazione) o la fornitura/produzione di un prodotto privo di difetti (fornitura sostitutiva) oppure

(b) richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto/del compenso oppure

(c) recedere dal contratto di acquisto/di prestazione di lavoro e

(d) richiedere il risarcimento dei danni oltre all'adempimento successivo, alla riduzione o al recesso oppure

(e) richiedere il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese accessorie al posto della prestazione.

(5.2) Qualora, nel caso di una fornitura di una quantità maggiore dello stesso tipo di prodotti, una parte significativa di tale fornitura presenta lo stesso difetto o un difetto simile, l'intera fornitura sarà considerata difettosa, a meno che, a causa della natura del difetto o di altre circostanze, si possa escludere che altre parti della fornitura siano affette dal difetto.

(5.3) L'adempimento successivo comprende tutte le misure e i servizi accessori necessari per la sua realizzazione, in particolare il trasporto da/verso il luogo in cui si trova la merce, il montaggio/smontaggio, a meno che l'SC non abbia già ragionevolmente previsto tali misure in base alle circostanze del singolo caso.

(5.4) L'SC deve coprire tutti i costi relativi alle misure da adottare.

(5.5) Qualora l'SC sia obbligato a ritirare la merce difettosa al di fuori dell'ambito dell'adempimento successivo, dovrà sostenere tutte le spese necessarie a tal fine, compresi gli eventuali costi di smontaggio.

(5.6.) In caso di circostanze particolari, saremo autorizzati, previa notifica, a eseguire noi stessi o a fare eseguire da terzi l'adempimento successivo a spese dell'SC. Si applica di conseguenza il § 6 (5), frasi da 2 a 4. Restano salvi gli altri diritti.

(6) I diritti legali di rivalsa nei confronti dell'SC all'interno di una catena di fornitura ci spettano senza limitazioni, anche in caso di ulteriore lavorazione.

(7) Il diritto di reclamo per eventuali difetti si prescrive al più presto 24 mesi dopo la consegna, la prestazione dei servizi o (se avvenuta) l'accettazione. Termini legali di prescrizione più lunghi rimangono invariati. Il termine di prescrizione inizia a decorrere nuovamente al momento del perfezionamento dell'adempimento successivo.

(8) L'SC garantisce che i minerali (in particolare tantalio, tungsteno, stagno, oro) utilizzati o contenuti nelle merci non sono minerali di conflitto, ossia provengono solo da fonderie o raffinerie che soddisfano i protocolli di valutazione della "Conflict-Free Smelter Initiative".

 

§ 9
Garanzia di qualità - Fornitura in serie

 

(1) L'SC deve adottare un adeguato sistema di gestione della qualità per garantire che le sue forniture e i suoi servizi siano conformi agli standard più aggiornati, alle disposizioni tecniche e di legge in materia e siano esenti da altri difetti materiali.

(2) A tal scopo l'SC deve documentare tutte le misure indispensabili per la garanzia della qualità e i risultati dei test di qualità in modo adeguato e verificabile ed è tenuto a presentarci tale documentazione in qualsiasi momento, su richiesta. La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni.

(3) Abbiamo il diritto di verificare l'efficacia del sistema di gestione della qualità dell'SC in loco previa autorizzazione durante il normale orario di lavoro dell'SC nell'ambito di un controllo effettuato a intervalli regolari adeguati e, se necessario, tempestivamente e a cadenza ravvicinata.

(4) Le forniture in serie vengono effettuate solo in seguito all'esecuzione di un primo campionamento e all'approvazione da parte nostra del primo campione. La base è la fase di presentazione 2 in conformità al volume 2 della VDA o a una procedura analoga, alla quale la procedura di rilascio deve ispirarsi come linea guida. A seguito dell'approvazione,

modifiche anche di rilievo a materiali, pezzi, processi di produzione, subappaltatori, siti di produzione, ecc. possono essere effettuate solo previa consultazione con noi e previa approvazione con consenso scritto o documentato per iscritto. La produzione in serie prima del rilascio è esclusivamente a rischio dell'SC.

 

§ 10
Indennizzo - Danni per richiami di prodotto

 

(1) Nel caso in cui vengano avanzate richieste di risarcimento nei nostri confronti da parte di terzi per qualsiasi motivo legale, ad esempio in caso di responsabilità per danni da prodotti difettosi, per cause imputabili all'SC, quest'ultimo dovrà risarcirci per l'intero ammontare di tali crediti e rimborsare tutte le spese da noi sostenute nella misura in cui egli stesso è responsabile nei confronti di terzi nel rapporto esterno; ciò vale - a prescindere dalla colpa - per tutte le circostanze che rientrano nell'area di rischio/responsabilità dell'SC. In caso di responsabilità congiunta, le parti saranno responsabili in base alle rispettive quote di responsabilità nell'ambito dei loro rapporti interni.

(2) Nell'ambito del suo obbligo di indennizzo, l'SC rimborserà le spese derivanti da o connesse a una richiesta di risarcimento da parte di terzi, comprese le eventuali rivendicazioni da parte nostra. Lo stesso vale per le misure governative nei nostri confronti o in relazione alla sicurezza dei prodotti.

(3) Informeremo immediatamente l'SC di eventuali rivendicazioni, di azioni di richiamo preventive e di sanzioni amministrative e coordineremo con lui ulteriori azioni. In caso di mancata informazione e/o coordinamento, saremo responsabili dei danni che si sarebbero potuti evitare se avessimo fornito informazione e/o consultazione.

(4) Per tutta la durata del rapporto commerciale con noi, l'SC dovrà stipulare un'assicurazione di responsabilità civile commerciale e di prodotto con un livello di copertura di almeno dieci milioni di euro per ogni richiesta di risarcimento per danni alle persone e alle cose e dovrà fornirci la prova di ciò in qualsiasi momento su richiesta. 

(5) Ci riserviamo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni senza alcuna limitazione.

 

§ 11
Diritti di proprietà industriale

 

(1) L'SC garantisce che nessun diritto di terzi sul territorio nazionale o all'estero venga violato in relazione alla sua fornitura/al suo servizio. In caso di violazione dei diritti di proprietà, l'SC è tenuto a sollevarci pienamente da ogni risarcimento nei confronti di terzi e a rimborsare tutte le spese sostenute in relazione al diritto di proprietà.

(2) In caso di rivendicazione nei nostri confronti dei diritti di proprietà da parte di terzi in seguito a una violazione di essi, siamo tenuti a informare immediatamente l'SC e a coordinare con lui le eventuali misure da adottare. In caso di mancata informazione e/o coordinamento, saremo responsabili dei danni che si sarebbero potuti evitare se avessimo fornito informazione e/o consultazione.

(3) I reclami contro l'SC per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi cadono in prescrizione entro tre anni a partire dalla data dell'azione di rivendicazione da parte dei terzi.

(4) L'SC non sarà responsabile per eventuali violazioni dei diritti di proprietà da noi causate. Eventuali specifiche fornite da parte nostra per qualsiasi tipo di fornitura/servizio non esonerano l'SC dall'obbligo di verificare l'esistenza di diritti di proprietà di terzi, a meno che l'SC non abbia potuto fare affidamento sul fatto che, in circostanze particolari, abbiamo già effettuato tale verifica, in particolare su indicazioni analoghe da noi presentate.

(5) In caso di violazione congiunta dei diritti di proprietà intellettuale, le parti saranno responsabili in base alle rispettive quote di responsabilità nell'ambito dei loro rapporti interni.

 

§ 12
Strumenti - Fornitura

 

(1) Se trasferiamo all'SC strumenti sprovvisti di un contratto specifico da utilizzare per effettuare le forniture e prestare i servizi, si applicano le seguenti disposizioni.

(2) Gli strumenti rimangono di nostra completa proprietà. L'SC deve marcarli visibilmente indicando che sono di nostra proprietà e informarci immediatamente in caso di eventuali furti.

(3) Gli strumenti possono essere utilizzati solo per lo scopo concordato, devono essere maneggiati e conservati con cura. L'SC deve eseguire a proprie spese i necessari lavori di manutenzione, ispezione e riparazione. L'SC deve segnalare immediatamente qualsiasi danno ai nostri strumenti.

(4) L'SC è tenuto ad assicurare gli strumenti per la durata del trasferimento in misura ragionevole a proprie spese, al valore a nuovo, in particolare contro l'incendio, perdite d'acqua e furti e a fornirci la prova di ciò in qualsiasi momento su richiesta (in particolare presentando la polizza assicurativa e la prova del pagamento del premio assicurativo).

(5) Nel caso in cui forniamo all'SC materiale per l'effettuazione delle consegne e la prestazione dei servizi, ci riserviamo il diritto di proprietà. Qualora tale materiale venga combinato o mischiato con altri oggetti non di nostra proprietà, in questo caso acquisiamo la comproprietà dell'oggetto combinato/mischiato nel rapporto dei rispettivi valori dei singoli componenti tra loro al momento della combinazione/mix. Si applicano di conseguenza i paragrafi da (1) a (4).

 

§ 13
Documenti - Riservatezza

 

(1) Tutti i documenti, incluse le riproduzioni, che mettiamo a disposizione dell'SC in occasione dell'avvio/dell'esecuzione del contratto rimangono di nostra proprietà, a meno che non siano destinati a rimanere in modo permanente presso l'SC per lo scopo a cui sono destinati. I documenti devono essere consegnati alla prima richiesta o non richiesti dopo la conclusione del contratto. Ciò non si applica se e nella misura in cui i documenti devono rimanere presso l'SC in virtù delle disposizioni di legge o se gli interessi legittimi dell'SC, ad es. i termini di garanzia ancora in corso,ne richiedono la conservazione; per quanto possibile e consentito, l'SC effettua copie e restituisce gli originali.

(2) A meno che non vi sia un accordo di riservatezza separato tra le parti, l'SC dovrà mantenere segrete tutte le informazioni riservate. Ciò include in particolare l'obbligo di utilizzare le informazioni riservate solo per le finalità contrattuali, di mantenere il riserbo su di esse, di non divulgarle a terzi non autorizzati, di conservarle con cura, di proteggerle dall'accesso di terzi non autorizzati e, in caso di divulgazione consentita a terzi, di garantire il rispetto della riservatezza da parte di terzi.

 

§ 14
Disposizioni finali

 

(1) Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri termini e condizioni di acquisto in qualsiasi momento per soddisfare le esigenze attuali. Le modifiche e le integrazioni entrano in vigore al momento della ricezione della nostra notifica da parte dell'SC dell'avvenuta modifica dei nostri termini e condizioni di acquisto, consultabili all'indirizzo https://www.wanzl.com/it_IT/Condizioni-generali-di-vendita. Ciò non si applicherà se le condizioni sono regole insolite e inaccettabili che il Cliente non si aspetterebbe da un osservatore obiettivo.

(2) I crediti nei nostri confronti possono essere ceduti solo previo consenso scritto o documentato per iscritto.

(3) Per la forma scritta si applicano i §§ 126 (documento firmato a mano) e 126a (firma elettronica) del Codice Civile tedesco (BGB), per la forma scritta il § 126b (come fax, e-mail e simili) del Codice Civile tedesco (BGB).

(4) Se l'SC è un commerciante, il foro competente è esclusivamente quello di Leipheim. Tuttavia ci riserviamo anche il diritto di citare in giudizio l'SC presso la sua sede.

(5) Tutti i contratti tra noi e l'SC sono regolati esclusivamente dal diritto tedesco, fatta eccezione per le disposizioni che prevedono l'applicazione di un diritto straniero. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite.

(6) Siamo autorizzati ad archiviare ed elaborare i dati commerciali dell'SC per utilizzarli nelle operazioni commerciali. Le informazioni sulla protezione dei dati per i nostri clienti e partner commerciali possono essere consultate sul sito alla pagina https://www.wanzl.com/it_IT/Tutela-dei-dati.

(7) Ai rapporti commerciali con noi si applicano il nostro Codice di condotta (generale) e il Codice per fornitori e partner commerciali, entrambi consultabili all'indirizzo https://www.wanzl.com/wanzl-inside/compliance.

(8) Qualora una disposizione delle nostre Condizioni di acquisto sia o diventi inefficace, le restanti rimangono valide. La disposizione non valida è sostituita da una valida che si avvicina il più possibile alla finalità normativa della disposizione non valida. Una misura inammissibile deve essere sostituita da una ammissibile che si avvicini il più possibile alla prima.